Statuti

Art. 1 Nome e sede

La Historische Gesellschaft Graubünden, Società Storica dei Grigioni, Societad Istorica dal Grischun è un'associazione costituita ai sensi dell'Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero con sede a Coira.

 

Art. 2 Scopo

La Società Storica dei Grigioni promuove studi di storia e di civiltà.

 

Art. 3 Soci

La Società è composta da soci singoli, soci coppia, soci collettivi e soci onorari.

Gli associati hanno diritto di partecipazione a tutti gli eventi, di voto all'Assemblea generale, a una riduzione sulle manifestazioni a pagamento, a una copia gratuita dell'Annuario.

L'adesione di soci coppia è intesa per persone che vivono nella stessa economia domestica, questi beneficiano di una quota sociale ridotta per persona. I soci coppia hanno gli stessi diritti di voto di due soci singoli, ricevono però un solo Annuario.

Autorità, istituti di carattere scientifico, culturale o simili, nonché persone giuridiche possono aderire come soci collettivi. Godono degli stessi diritti dei soci singoli.

La quota sociale decisa dall'Assemblea generale può essere ridotta della metà dal Comitato per giovani, studenti e per altre categorie di soci.

Chi per la Società o per scopi simili a quelli dello Statuto si è reso particolarmente meritevole, su proposta del Comitato può essere nominato socio onorario dall'Assemblea generale.

 

Art. 4 Adesione, dimissioni, esclusione

Le domande di adesione devono essere presentate al Comitato che decide in merito.

L'adesione si rinnova annualmente con il versamento della quota sociale.

Le dimissioni vanno inoltrate con motivazione scritta al Comitato.

Il Comitato decide sull’esclusione di soci. La decisione può essere contesta mediante reclamo presentato all'Assemblea generale, non però l’esclusione per mancato pagamento della quota sociale.

 

Art. 5 Organi

Gli organi della Società sono:

 a)     l'Assemblea generale

 b)    il Comitato

 c)     i/le revisori/e dei conti.

 

 Art. 6 Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo della Società.

Il Comitato convoca l’Assemblea generale ordinaria dei soci una volta all'anno.

Si tengono assemblee generali straordinarie se il Comitato decide di convocarle o se almeno un quinto dei soci ne fa richiesta scritta.

Un oggetto è conforme e può essere trattato solo se messo all'ordine del giorno dal Comitato e allegato alla convocazione della riunione o se proposto da un socio venti giorni prima della riunione. L'ordine del giorno deve essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima della riunione.

 

 Art. 7 Competenze dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

a)     Elezione del/della presidente, degli altri membri del Comitato e dei/delle revisori/e dei conti

b)    Approvazione del rapporto annuale del Comitato

c)     Accettazione dei conti annuali e del rapporto dei/delle revisori/e

d)    Scarico al Comitato

e)     Fissazione della quota sociale annuale

f)     Approvazione del preventivo

g)    Modifica dello Statuto

h)    Scioglimento della Società.

 

Art. 8 Comitato 

Il Comitato è composto dal/dalla presidente e da almeno altri quattro* membri. Si costituisce da sé.

Il mandato del Comitato dura tre anni. La rielezione è possibile.

* Modificato il 30 aprile 2019.

 

Art. 9 Competenze del Comitato

Al Comitato spettano tutte quelle mansioni che non sono di competenza per legge o per Statuto di un altro organo, in particolare:

a)     Promozione e sostegno di tutte le attività a favore della Società

b)    Rappresentazione della Società verso l’esterno e determinazione dell’autorità di firma 

c)     Gestione delle finanze e tenuta dei conti annuali

d)    Designazione di rappresentanti e di delegati presso altre istituzioni

e)     Preparazione dell'Assemblea generale

f)     Ammissione ed esclusione di soci

g)    Creazione ed elezione di commissioni e di gruppi di lavoro

h)    Gestione della biblioteca e dell’archivio.

 

Art. 10 Revisori/e dei conti

L'Assemblea generale elegge due revisori/e dei conti e un/una vicerevisore/a per un mandato di tre anni.

 I/le revisori/e dei conti esaminano i conti annuali e presentano un rapporto e una proposta all'Assemblea generale.

 

Art. 11 Contabilità

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

 

Art. 12 Mezzi finanziari

Le risorse finanziarie della Società sono costituite dalle quote sociali, da contributi pubblici e elargizioni da parte di terzi. 

Per gli obblighi della Società risponde esclusivamente il patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 13 Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto necessitano dell’approvazione di due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale.

Le proposte di modifica devono essere allegate alla convocazione dell’Assemblea generale.

 

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento della Società richiede l'approvazione di due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale.

L'Assemblea generale decide l’impiego del patrimonio sociale e di altri beni appartenenti all’Associazione in conformità dello scopo della Società.

 

Art. 15 Disposizioni finali

Questo Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale del 12 aprile 2016 a Coira.

 Entra in vigore con l'adozione e sostituisce lo Statuto del 7 maggio 1994.

 

Florian Hitz                                                                      Martín Camenisch

Presidente                                                                         Attuario

 

Statuto del 12 aprile 2016: aggiunta del 30 aprile 2019

Modifica dell'Art. 8, capoverso 1, comma 1 dello Statuto: numero dei membri del Comitato

All'Assemblea generale del 30 aprile 2019 è stato approvato all'unanimità il seguente emendamento all'Art. 8, cpv. 1, comma 1:

 Il Comitato è composto dal/dalla presidente e da almeno altri quattro membri.

 

Florian Hitz                                                                      Martín Camenisch 

Presidente                                                                         Attuario